Art.1 -
Denominazione. Per l'iniziativa dell'Associazione
Pisana Ricerche in Chirurgia è costituita una fondazione
denominata "FONDAZIONE ARPA"
Art.2 -
Sede. La Fondazione ha sede in Pisa, Via
Francesco Crispi n. 35.
Art.3 -
Fine e finalità. La Fondazione ha
lo scopo di promuovere attività di studio, ricerca, documentazione
e aggiornamento nel campo delle scienze medico-chirurgiche.
La Fondazione intende promuovere e sostenere quei progetti di
ricerca che, pur nati dall'interesse chirurgico, proiettino i
loro quesiti ed i loro risultati su molteplici campi di interesse,
fra i quali, a titolo esemplificativo, si indicano l'oncologia,
le nuove tecnologie e lo studio di modelli organizzativi e di
economia sanitaria.
In tal senso la Fondazione opera mediante il finanziamento diretto
di ricerche scientifiche, mediante l'istituzione di borse di studio
per l'Italia e per l'Estero, nonché con contratti di collaborazione
scientifica allo scopo di consentire a studenti ed a giovani ricercatori
l'acquisizione di nuove conoscenze e specifiche competenze in
quel settore.
La Fondazione promuove inoltre interscambi tra studenti e laureati
con Istituzioni Universitarie di Paesi stranieri creando le basi
per la nascita e lo sviluppo di comuni programmi di ricerca.
Art.4 -
Finalità solidaristica. La fondazione,
indipendente ed apartitica, non ha fini di lucro e svolge la sua
attività esclusivamente per finalità di pubblica
utilità.
Art.5 -
Patrimonio ed esercizi sociali. Il patrimonio
della Fondazione è costituito dal fondo di dotazione originario
e da tutti i successivi conferimenti, in natura o in denaro, anche
da parte di terzi, destinati ad incrementi del fondo medesimo.
I mezzi patrimoniali e finanziari costituenti il fondo di dotazione,
come sopra individuato, non possono essere direttamente utilizzati
per finanziare le iniziative e le finalità della Fondazione.
L'attività della Fondazione dovrà essere finanziata
attingendo, da un lato, ai mezzi finanziari interni, intendendosi
per tali le rendite prodotte dal fondo di dotazione e, dall'altro,
ai mezzi finanziari esterni rappresentati da contributi, donazioni
e/o erogazioni effettuate non a titolo di conferimento, ma al
fine, appunto, di finanziare direttamente predetta attività.
Eventuali utili o avanzi di gestione devono essere impiegati per
la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle
connesse di cui all' art. 3 del presente statuto. È fatto
in ogni caso divieto di distribuire, anche indirettamente, utili
e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale
durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o
la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate
a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno
parte della medesima ed unitaria struttura.
Art.7 - Organi. Sono organi della fondazione:
- il Presidente;
- il Presidente Onorario;
- il consiglio di Amministrazione;
- il Comitato Scientifico;
- il Collegio dei revisori dei Conti.
Art.11 -
Il Comitato Scientifico. Il Comitato Scientifico
è composto da studiosi italiani e/o stranieri che godono
di particolare prestigio e considerazione quali esperti nei settori
di attività della Fondazione.
Art.13 -
Durata. La Fondazione è costituita
senza limiti di durata.
Art.15 -
Clausole di rinvio. Per quanto non previsto
dal presente Statuto, si applicano le norme del Codice Civile
sulla Fondazione e, qualora in materia non sia disciplinata da
tali norme, quelle sui Comitati e sulle Società di persone,
in quanto applicabili.